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Scritto da Administrator   
Venerdì 30 Novembre 2012 00:00

Accordo per l’adozione di Misure a sostegno della flessibilità oraria del personale

del Comune di Milano in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale

In data odierna le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite presso la sede di Via Bergognone. 30 per la definizione delle misure a sostegno del rapporto a tempo parziale nel Comune di Milano.

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha dato forte impulso al confronto con le parti sociali sui temi inerenti alle misure di flessibilità del rapporto di lavoro con il duplice obiettivo di favorire, da una parte, la valorizzazione del personale e al contempo di promuovere l’adozione di modelli organizzativi e gestionali più coerenti con i bisogni delle lavoratrici/dei lavoratori e con le esigenze di erogazione dei servizi alla città.

Tenuto conto della normativa legislativa e contrattuale iii materia di rapporto di lavoro a tempo parziale e
della regolamentazione prevista dal CCDI del personale del Comune di Milano (artt. 18-19 CCDI 2001; art. 10 CCDI 2006) e dei criteri per le politiche degli orari di lavoro previsti dal CCDI 12.022002;

Le Parti, fermo restando la disciplina attualmente prevista dal Comune di Milano per la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro del personale, concordano di adottare, in via sperimentale, le ulteriori misure a sostegno della flessibilità oraria del personale nel Comune di Milano con particolare riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale di seguito indicate:

  • a decorrere dal 1 gennaio 2013 il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà richiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo massimo di 1 anno nei seguenti casi: 
    • per l’assistenza e cura di familiari, nel caso in cui il personale non usufruisca di permessi di cui alla Legge 104/1992;
    • per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi della Legge 266/91;
    • per motivi di studio esclusi dai casi previsti dall’art. 15, comma 2 del recante "permessi per il diritto allo studio”;
  • al rientro dalla maternità e fino al compimento dei tre anni del bambino nel caso l’altro coniuge non ne usufruisca già

La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere autorizzata nel limite del 25 % del personale a tempo pieno assegnato al settore di appartenenza.

Le parti si impegnano a valutare, in successivi incontri, l’estensione della sperimentazione anche ai profili dei servizi educativi e di Polizia Locale, entro il mese di maggio 2013.

Il testo dell'accordo in formato Pdf

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Ultimo aggiornamento Martedì 15 Ottobre 2013 10:16
 
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