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Giovedì 12 Aprile 2018 06:55 |
In questo numero:
- Elezioni R.s.u. noi ci saremo

- Politiche occupazionali, oltre il danno la beffa
- Ancora pagelline? Ma non dovevamo superare la Brunetta?
- Contratto: resta il giudizio negativo
Meditate gente meditate e votate Slai Cobas
Elezioni R.s.u. noi ci saremo
Il 17, 18 e 19 aprile 2018 si svolgeranno le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del Comune di Milano. É un appuntamento importante, perché tutte le lavoratrici e i lavoratori potranno scegliere liberamente chi li rappresenterà per i prossimi 3 anni nel confronto e nel conflitto con l'Amministrazione comunale.
Ti invitiamo a partecipare e a votare per la lista Slai Cobas.
Siamo lavoratrici e lavoratori come te, decisi a continuare il nostro impegno a difesa della dignità, dei diritti e della salute, nostra e di tutti i dipendenti e le dipendenti comunali. In particolare ci impegniamo:
- Contro ogni forma di privatizzazione dei servizi comunali, che devono restare di proprietà pubblica per essere realmente al servizio di tutti i cittadini e non essere subordinati alla logica del profitto.
- Contro la continua perdita di valore dei nostri salari, che non sono sufficienti a garantire un futuro dignitoso a noi e ai nostri figli.
- Contro lo stereotipo del lavoratore pubblico assenteista e fannullone.
Per darci il tuo voto devi barrare il simbolo Slai Cobas ed indicare uno o due nominativi dei candidati presenti nella nostra lista.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Aprile 2018 18:01 |
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Lunedì 19 Marzo 2018 13:31 |
Da Studio Cataldi dell’8 marzo 2018
su segnalazione di Marco Spezia e Medicina democratica
di Paolo Calmieri
Oltre alla fattispecie del mobbing, la giurisprudenza ha affermato che dà diritto al risarcimento in favore del lavoratore anche la singola condotta dannosa per lo stesso, legittimando di fatto la fattispecie minore dello straining.
Per integrare il mobbing sul luogo di lavoro, l’azione molesta deve essere caratterizzata da molteplici condotte persecutorie, ripetute nel tempo, e tali da provocare un notevole danno alla salute del lavoratore [1].
Dal punto di vista probatorio, ai fini della configurabilità della condotta mobbizzante del datore di lavoro, è necessario provare la serie di comportamenti di carattere persecutorio, l’evento lesivo, il nesso eziologico e l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi, in quanto la condotta non è configurabile per mera colpa [2].
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Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Marzo 2018 13:43 |
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Lunedì 19 Marzo 2018 09:10 |
Mercoledì 21 marzo ore 16.30 - 18.00
via Dogana, lato Museo del Novecento
presentazione dei candidati e delle candidate
della lista Slai Cobas con aperitivo
Maria Amato, Ivan Bettini, Gianluca Cangini, Antonio Cusimano, Roberto Firenze, Angela Foggetta, Piero Maestri, Paola Masetti, Sergio Mazzarelli, Carmelo Ratone, Davide Renoffio, Sonia Tondini
Scarica e diffondi il volantino in formato pdf
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Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Marzo 2018 11:03 |
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Mercoledì 14 Marzo 2018 00:00 |
Il caso: una lavoratrice con part-time verticale contestava con vertenza giudiziaria la riduzione da 3 a 2 dei giorni di permesso mensile riconosciuti dall’articolo 33 comma 3 L. 104/92 per i familiari di portatori di handicap in situazione di gravità. La ricorrente, dipendente con part-time verticale. Sia in primo che in secondo grado i giudici di merito le hanno dato ragione.
Sia il datore di lavoro che l’Inps ricorrevano in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Trento. In particolare, l’ente di previdenza confutava l’affermazione della Corte, laddove la stessa precisava che la riduzione dell’importo in funzione del minor numero di ore di lavoro, sancita dall’articolo 4 del Dlgs. 61/2000, riguardava solamente il trattamento economico del lavoratore part-time, oltre a retribuzione feriale, malattia ordinaria e professionale, infortuni, maternità, con esclusione appunto dei permessi L. 104.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2018 10:40 |
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Lunedì 19 Marzo 2018 10:27 |
In tempi non prosperi la saggezza popolare ha alternato momenti di speranza per il futuro “Adda passà ‘a nuttata” a momenti in cui ci si accontentava con il poco che gli veniva offerto “pochi maledetti ma subito”.
Con la recente ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto delle Funzioni Locali, molti lavoratori si sono ispirati al secondo detto popolare e hanno pensato ... almeno abbiamo preso qualcosa. Dopo nove lunghi anni di blocco contrattuale e svariate migliaia di euro persi per i mancati rinnovi, hanno sperato che finalmente qualcosa entrava in tasca.
Ma è realmente così? O ancora una volta siamo stati ingannati? No, non abbiamo avuto neanche quelli!
Vediamo la seguente tabella con gli aumenti livello per livello. Nell’ultima colonna sono indicate le somme che mensilmente abbiamo perso e che non recupereremo mai più.
Ringraziamo caldamente Cgil, Cisl, Uil e Csa per l’ennesima fregatura.
Per visionare la tabella scarica il volantino in pdf (formato A3)
Per visionare la tabella scarica il volantino in pdf (formato A4 fronte retro) |
Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Marzo 2018 10:35 |
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Giovedì 15 Marzo 2018 00:00 |
Nel caso in cui uno dei genitori è assente per malattia del bambino, l'altro genitore può richiedere un'altra tipologia di congedo?
Pur trattandosi in entrambi i casi di congedo parentale, sono disciplinati da due articoli diversi del decreto legislativo, testo coordinato 26/03/2001 n° 151, G.U. 26/04/2001).
L’art. 47 del T.U, definisce la disciplina relativa ai congedi per malattia del figlio, confermando l’estensione, fino agli otto anni di vita del bambino, del limite di fruizione degli stessi.
Mentre è l’art. 32 del T.U come novellato dalla legge 80/2015 a disciplinare la fruizione del congedo parentale.
Pertanto, i due congedi sono differenti e disciplinati da articoli diversi.
In particolare la Circolare INPS numero 139 del 29-7-2002 ha chiarito che “entrambi i genitori hanno quindi diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del bambino. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia titolo o non ne possa usufruire perché già in congedo parentale”. |
Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2018 11:10 |
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