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Benefici amianto anche per gli impiegati: irrilevanza della mansione, decisività dell'ambiente lavorativo |
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Scritto da Administrator
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Venerdì 21 Maggio 2010 12:45 |
Ci permettiamo richiamare la Sentenza del Supremo Collegio, Sez. Lav. 11.07.02, n. 10114, in forza della quale per “esposizione all’amianto” o come “lavoratori che siano stati esposti all’amianto”, senza alcuna limitazione, e detto termine, quello di “esposizione” non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l’ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale, “per cui è esposto al rischio non solo l’operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell’amianto” (Cass. 11.07.02, n. 10114).
Conseguentemente, come è di tutta evidenza, non si può discriminare in base alle mansioni ed alle categorie merciologiche (conforme Corte Costituzionale Sentenza 127/02). Avv. Ezio Bonanni
STUDIO LEGALE AVV. EZIO BONANNI Via Svetonio n°16 Interno 4 - 04100 - Latina (LT) TEL:0773/663593 - FAX:0773/470660 Via Crescenzio n°2 Scala B Interno 3 - 00193 - Roma (RM) TEL:06/68309534 - FAX:06/68890174 e-mail:
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sito web: www.eziobonanni.it
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Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Agosto 2012 07:48 |