Integrazione Accordo per l’adozione di Misure a sostegno della flessibilità oraria del personale del
Comune di Milano in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
In data odierna le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite presso la sede di Via Bergognone, 30 per lo sviluppo delle misure a sostegno del rapporto a tempo parziale nel Comune di Milano.
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha dato forte impulso al confronto con le parti sociali sui temi inerenti alle misure di flessibilità del rapporto di lavoro con il duplice obiettivo di favorire, da una parte, la valorizzazione del personale e al contempo di promuovere l’adozione di modelli organizzativi e gestionali più coerenti con i bisogni delle lavoratrici/dei lavoratori e con le esigenze di erogazione dei servizi alla città.
Visto l’Accordo per l’adozione di Misure a sostegno della flessibilità oraria del personale del Comune di Milano in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale sottoscritto in data 30.11.2012
Le Parti, nella prospettiva di rivedere la disciplina per la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro del personale prevista dal Comune di Milano, concordano di proseguire e sviluppare le misure a sostegno della flessibilità oraria del personale con particolare riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo.
A tal fine concordano di integrare l’Accordo sottoscritto in data 30.11.2012 come segue:
1. il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà richiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo di I anno nei seguenti casi:
- per l’assistenza e cura di familiari. Al perdurare delle esigenze personali o familiari che hanno portato alla richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, il personale potrà richiedere la proroga del contratto a tempo parziale per un ulteriore anno.
- per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi della Legge 266/91;
- per motivi di studio esclusi dai casi previsti dall’art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 recante “permessi per il diritto allo studio”. In questo caso il personale potrà richiedere di anno in anno la prosecuzione del rapporto a tempo parziale sino alla conclusione del percorso di studi e comunque sino ad un massimo di 3 anni cumulativi.
2. al rientro dalla maternità e fino al compimento di 3 anni del bambino nel caso non ne usufruisca già l’altro coniuge. In questo caso il personale potrà richiedere di anno in anno la prosecuzione del rapporto a tempo parziale sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino.
La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere autorizzata nel limite del 25% del personale a tempo pieno assegnato alla Direzione Centrale di appartenenza.
Le parti si impegnano a programmare, con le Direzioni competenti entro il 30/06/20 14, incontri dedicati finalizzati a valutare, compatibilmente con le esigenze e le peculiarità dei rispettivi servizi, la possibilità di estendere la sperimentazione anche ai profili dei servizi educativi e di Polizia Locale.
Milano 17 febbraio 2014


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