Nel caso in cui uno dei genitori è assente per malattia del bambino, l'altro genitore può richiedere un'altra tipologia di congedo?
Pur trattandosi in entrambi i casi di congedo parentale, sono disciplinati da due articoli diversi del decreto legislativo, testo coordinato 26/03/2001 n° 151, G.U. 26/04/2001).
L’art. 47 del T.U, definisce la disciplina relativa ai congedi per malattia del figlio, confermando l’estensione, fino agli otto anni di vita del bambino, del limite di fruizione degli stessi.
Mentre è l’art. 32 del T.U come novellato dalla legge 80/2015 a disciplinare la fruizione del congedo parentale.
Pertanto, i due congedi sono differenti e disciplinati da articoli diversi.
In particolare la Circolare INPS numero 139 del 29-7-2002 ha chiarito che “entrambi i genitori hanno quindi diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del bambino. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia titolo o non ne possa usufruire perché già in congedo parentale”.