La reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato non è esclusa nel caso in cui l'azienda sia stata incorporata da altra impresa. Non solo. Il dipendente ha anche diritto al danno morale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19000 del 2 settembre 2010, ha accolto il terzo motivo presentato dall'ex dipendente di un'azienda accusata di vari illeciti e, secondo i giudici di merito, ingiustamente licenziata.
Il giudice chiamato a decidere sulla reintegrazione nel posto di lavoro dovrà verificare di volta in volta se la fusione è in realtà una cessione del ramo d'azienda oppure no.
"La fusione della società - si legge in sentenza - mediante incorporazione, di cui agli art. 2501 e 2504 bis ss. c.c., non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria". In particolare, "va rilevato che nell'ipotesi di incorporazione di società ricorre la fattispecie del trasferimento d'azienda ex art. 2112 .c.c., tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base della normativa comunitaria".
Sul fronte dei danni morali la sezione lavoro ha poi ribadito che "il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, qualora nelle more del giudizio sia sopravvenuta la cessazione totale dell'attività aziendale, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto".
fonte: cassazione.net


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