Ha diritto all'attenuante del "valore lieve" il dipendente pubblico condannato per truffa per aver timbrato e poi essere uscito per qualche ora.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32290 del 24 agosto 2010, ha accolto (solo sul fronte attenuante) il secondo motivo del ricorso di un dipendente comunale condannato per truffa perché usciva, dopo aver timbrato, durante l'orario di lavoro. I giudici di Piazza Cavour, confermando la condanna per truffa, hanno riconosciuto all'uomo il diritto a uno sconto di pena, date le assenze limitate a poche ore ed accertate solo in tre occasioni.
In particolare secondo la Cassazione "la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili". Va tuttavia riconosciuta l' "attenuante del valore lieve" al dipendente qualora le assenze siano limitate a poche ore.
Fonte: telediritto.it


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