Ha diritto al risarcimento del danno morale, ma non di quello esistenziale, la moglie del lavoratore che, a seguito di un infortunio, non può condurre una vita sessuale regolare.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19517 del 14 settembre 2010, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva, oltre al danno morale, anche quello esistenziale perché, in seguito a un infortunio sul lavoro il marito non aveva potuto più condurre una vita sessuale normale.
Con una decisione che sembra far uscire il danno esistenziale dalla porta principale e per farlo rientrare dalla finestra, la terza sezione civile del Palazzaccio, ricalcando il principio generale sancito due anni fa dalle Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza n. 26972, ha messo nero su bianco che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi e pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale, devono essere valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale".
Fonte: Debora Alberici cassazione.net


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