Home Notizie Giuridiche Diritto del lavoro TAR Puglia: diritto ai permessi assistenza disabili anche se vivono in altra città
TAR Puglia: diritto ai permessi assistenza disabili anche se vivono in altra città PDF Stampa
Scritto da Administrator   
Giovedì 30 Agosto 2012 18:43

 

Il Tar Puglia, con sentenza nr. 63/2011 ha stabilito che sussiste il diritto del dipendente pubblico ai permessi mensili retribuiti , ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 per poter assistere il familiare disabile, anche se quest’ultimo non è convivente e abita in altra città.

 

Il caso ha riguardato un dipendente della Guardia di Finanza, in forza nel foggiano che, si è visto negare l’autorizzazione a tre giorni di permesso per assistere la madre, residente a Latina, affetta da disabilità sensoriale. L’’istanza veniva rigettata per mancanza del requisito della continuità nell’assistenza al disabile. Il lavoratore impugnava il provvedimento di rigetto dinanzi al TAR.

I Giudici, hanno richiamato le disposizioni dell’art. 33 L. 104/92 concernente la fruibilità di permessi mensili retribuiti da parte del lavoratore, ricordando che, la legge n. 53 del 2000, ha modificato la lettera b), del comma 5 art 33 eliminando le parole: “con lui convivente”. Inoltre, ricorda il Tribunale, l’art. 20 della medesima legge n. 53 del 2000, seppure richiama l’art. 33 come modificato dal precedente art. 20, estende l’applicabilità delle disposizioni dell’intero art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente.”

Pertanto, “il Collegio ritiene che i permessi retribuiti possano essere concessi sia ai familiari lavoratori conviventi che a quelli non conviventi, ma per questi ultimi a condizione che assistano con continuità e in via esclusiva il portatore di handicap”. “Il Collegio, confermando l’orientamento già fatto proprio da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1329/2010 cit.), ritiene che il requisito della continuità dell’assistenza non possa farsi coincidere con una quotidianità dell’assistenza medesima, essendo sufficiente che tale assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e di adeguatezza (orientamenti giurisprudenziali recepiti dall’I.N.P.S. con la circolare n. 90 del 23 maggio 2007).

Non è quindi di ostacolo alla concessione del permesso, la distanza chilometrica, pure rilevante, tra la casa del portatore di handicap e la sede di servizio del lavoratore tenuto a prendersi cura del congiunto

 

 

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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Agosto 2012 19:17
 
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