La Corte di Cassazione con Sentenza n. 8893 del 14 Aprile 2010 ha stabilito che in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore, il giudice di merito può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità, con processo logico-giuridico attinente alle prove presentate, anche presuntive, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Inoltre, la Corte ha specificato che costituisce credito di lavoro non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il credito per il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento della società datrice di lavoro.
Infine, la Corte ha precisato che la nozione di giustificatezza del licenziamento si distingue da quella di giustificato motivo e consiste nell'assenza di arbitrarietà o, per controverso, nella ragionevolezza del provvedimento che lo dispone, da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto.