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Notizie
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Gli stipendi degli educatori non possono essere equiparati agli insegnanti |
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Martedì 25 Settembre 2018 09:46 |
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Per circa tre anni, tra fine anni 90 e inizi 2000, tre educatrici dipendenti comunali erano state adibite, all’interno di un asilo nido ad “attività di sostegno di bambini con difficoltà portatori di handicap mentali e fisici all’interno di scuole statali site nel comprensorio del Comune”, con “funzioni di aiuto/guida e socio/educative”. Le educatrici, dopo il lavoro svolto, citavano in giudizio il Comune per ottenere le differenze retributive, asserendo la sostanziale assimilazione tra il loro compito e quello svolto dai docenti. Il Tribunale aveva dato loro ragione, ma non avevano ritenuto lo stesso i giudici di appello per i quali non vi era “alcuna attinenza o coincidenza tra le mansioni previste dalla legge 517/1977 per la figura professionale del docente, quand’anche assegnato ad alunni con specifiche difficoltà di apprendimento, e quelle svolte dalle due educatrici, semplicemente impiegate dal proprio datore di lavoro a coadiuvare le docenti di sostegno nelle scuole site nel comprensorio comunale”
La Cassazione ha confermato le motivazioni dei giudici di appello, spiegando le ragioni normative della non equiparabilità tra docenti e istruttori educativi, attraverso l’interpretazione degli articoli 32-bis e 33 del Ccnl Regioni e Enti locali del 2000, nonché dell’articolo 7 del Ccnl biennio economico 2000-2001. Tali norme, per i giudici, valgono solo per i docenti. Infatti l’articolo 13 della legge 104/1992 impone l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per alunni con handicap, «oltre a prevedere una distinta attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati». E i Comuni, in base all’articolo 139 del Dlgs 112/1998, hanno poi specifica competenza per i servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Decide quindi la Cassazione che “l’attività educativa prestata dal personale comunale (nella specie istruttore educativo) presso le scuole statali per il sostegno agli alunni con handicap si affianca alla attività di docenza per una piena integrazione scolastica della persona 1/2 disabile, garantendo una piena integrazione per il diritto all’istruzione, e non costituisce attività ulteriore, sia scolastica integrativa che di doposcuola”. |
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Polizia Locale: l'equo indenizzo va riconosciuto a tutti |
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Martedì 25 Settembre 2018 07:42 |
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Il Ministero dell’economia e delle finanze con Parere del 24/5/2018 prot. 51125 non aveva riconosciuto l’equo indennizzo ad un appartenente la Polizia Locale di un piccolo comune del Materano.
Su richiesta dell'Anci, il Ministero dell’Interno con la nota del 4/9/2018 nella quale afferma che l’interpretazione del MEF è contraria alla legge e cioè al combinato disposto dell’art. 1 comma 2 bis e dell’art. 7 comma 2 ter della legge n. 48 del 18 aprile 2017.
Nella nota del Ministero dell'Interno si stabilisce che: “la norma in questione, reintroduce l’istituto del diritto all’equo indennizzo in favore di tutti gli appartenenti al personale della polizia locale, quindi comuni, provincie e città metropolitane, mentre, lo stesso comma 2 ter dell’art. 7 della legge n.48 del 18 aprile 2017 prevede che le spese relative, siano rimborsate ai soli comuni, nel tetto massimo di 2,5 milioni di euro. In tal senso, infatti, disciplina il decreto interministeriale del 4 settembre 2017 ed anche la stessa circolare n. 979 del 12 settembre 2017 di codesto ufficio, dove vengono compresi, nella platea dei destinatari, gli appartenenti ai servizi ovvero corpi di polizia locale dei comuni, oltreché, delle città metropolitane (si ritiene che solo per una svista, non sono state ricomprese le provincie).”
Nelle note di chiusura il Ministero dell'Interno invita a rivedere l'istanza in questione.
Scarica il testo della nota del Ministero dell'Interno del 04-09-2018 |
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Ultimo aggiornamento Martedì 25 Settembre 2018 11:07 |
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La Spending Review di Cottarelli ? 85 mila dipendenti pubblici in meno |
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Scritto da Administrator
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Mercoledì 19 Marzo 2014 20:30 |
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85 mila dipendenti pubblici entro il 2016, questo è l'obiettivo di Cottarelli.
Uno dei metodi per arrivare all'obiettivo è il blocco totale del turn over ossia delle assunzioni, ma è anche vero che questo causerebbe un invecchiamento dell'età dei dipendenti pubblici e questo può causare dei problemi.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Marzo 2014 20:49 |
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Trasformazione a tempo indeterminato anche nel pubblico impiego? |
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Scritto da Administrator
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Giovedì 13 Marzo 2014 00:00 |
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Corte di Giustizia UE , sez. VIII, ordinanza 12.12.2013 n° C-50/13
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 12 dicembre 2013, causa C-50/13, ha censurato il sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento italiano per i casi di abuso di contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione.
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Ultimo aggiornamento Martedì 18 Marzo 2014 14:19 |
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Le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica |
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Scritto da Administrator
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Mercoledì 26 Febbraio 2014 00:00 |
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L’art. 7 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n.125 recita: “Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà”. Nello specifico si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di soggetti da assumere nell’ambito delle categorie protette è costituita, anziché dal numero effettivo di dipendenti, dalla dotazione organica, come rideterminata secondo la legislazione vigente. Altra importante novità, introdotta in sede di conversione in legge, è che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere il personale appartenente alle categorie protette a tempo indeterminato. Come evidenziato dalla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Puglia - con deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014, il legislatore ha, in tal guisa, riconosciuto alle categorie protette ai sensi della legge n.68/1999 una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilità di accesso (rideterminazione del “quantum” e possibilità di assumere anche in caso di sovrannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato). Tra i divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, si ricorda quello posto dall’art.76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133, che stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Come evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nel parere n. 45 del 12.02.2013, la disposizione proibitiva in questione presenta una valenza “alquanto rigorosa e categorica”, rafforzata dal tenore testuale della norma (“a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale”). Tuttavia, in forza della deroga introdotta dal D.L. 101/2013, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con parere n.61 del 10 febbraio 2014, conclude che il divieto di procedere ad assunzioni, in capo ad un ente locale che non abbia rispettato il patto di stabilità interno, non si estende alla quota imposta dalla legislazione in materia di categorie protette. Resta, comunque, fermo che tali assunzioni debbano avvenire nei limiti delle quote di riserva di cui all’art.3, comma 1, legge n.68/1999. In realtà, già precedentemente all’intervento normativo “espresso”, un consolidato orientamento della magistratura contabile sosteneva la prevalenza dell’obbligatorietà delle assunzioni de quibus (anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni), in quanto espressione di un diritto indisponibile e costituzionalmente tutelato, rispetto ai limiti di spesa posti a base del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.49 del 1° luglio 2011 già sostenevano che il divieto di procedere a nuove assunzioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, non potesse essere esteso alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999. L’unica “eccezione” alla deroga disposta dal D.L. 101/2013 sembra essere rappresentato dal divieto posto in capo alle Province di assumere. L’art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 stabilisce, infatti, il divieto, in capo alle Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 1). La sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera n.25 del 14 ottobre 2013 ribadisce il divieto per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, in quanto il processo di riordino delle stesse non appare né arrestato, né abbandonato. Il divieto è assoluto ed investe anche i lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di cui alla L. n.68/99. Come sostenuto in precedenza anche dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con delibera n.417 del 11 settembre 2012, stante la possibile soppressione dell’ente datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica dello stesso. Si tratta, dunque, di una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie (quale, appunto, può essere quella relativa al mancato rispetto del patto di stabilità interno) per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa.
La sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.44/2013, preso atto dell’”arresto” del processo di ridimensionamento dell’istituto provinciale, ha sostenuto che “risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die di un divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale in vista di un prossimo processo di riordino che però lo stesso ha ritenuto di abbandonare”. Di diverso avviso è stata la sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione n.207/2013) per la quale, avendo il processo di riordino delle Province subito un mero rallentamento piuttosto che un arresto, permane la vigenza del blocco delle assunzioni. Quest’ultima sezione, ravvisata la possibilità di divergenti soluzioni nell’attività consultiva, ha sospeso la pronuncia sulle richieste di parere delle Province di Parma e di Ferrara e ha disposto la remissione degli atti al Presidente della Corte dei Conti per le determinazioni di competenza in merito all’eventuale deferimento della prospettata questione alla Sezione delle Autonomie ovvero alle Sezioni riunite ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n.213.
Fonte: Diritto dei Servizi Pubblici |
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