Accordi Sindacali
13 04 11 accordo trasferimenti infanzia PDF Stampa E-mail
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Giovedì 11 Aprile 2013 12:55

Verbale sui criteri di trasferimento
del personale educativo nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia

In data odierna presso la sede di via Bergognone, 30 si sono incontrate la delegazione di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per il confronto sui criteri di trasferimento del personale educativo con contratto a tempo indeterminato fùll-time e part-time del Settore Servizi all’infanzia.

Visto il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Vista l’informativa inviata alla Parte Sindacale in data 21.03.2012;

La Delegazione di Parte Pubblica prende atto dei rilievi formulati dalle 00.SS. e dalla RSU;

A termine di ampio confronto, le Parti definiscono i seguenti criteri per la mobilità del personale educativo nell’ambito dei Servizi all’Infanzia:

 

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Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Ottobre 2013 18:36
 
13 04 11 accordo sezione estive 2013 PDF Stampa E-mail
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Giovedì 11 Aprile 2013 12:46

Verbale sulle Sezioni Estive dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia

In data odierna presso la sede di via Bergognone, 30 si sono incontrate la delegazione di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per il confronto sulle Sezioni Estive deo Nidi e delle Scuole dell’Infanzia.
Visto il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, in particolare l’art. 30 “Personale docente delle Scuole Materne” e 31 “Personale educativo degli asili nido” CCNL 14.9.2000;


Visto il verbale di concertazione del 12.05 .2009;

Vista l’informativa inviata alla Parte Sindacale in data 21.03.2013;

La Delegazione di Parte Pubblica prende atto dei rilievi formulati dalle OO.SS. e dalla RSU;
A termine di ampio confronto, le Parti condividono le Linee Organizzative delle Sezioni Estive dei Servizi all’Infanzia riportate in allegato (All. A) che verranno attuate ogni anno nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e s’impegnano ad un confronto per la verifica del regolare funzionamento delle attività entro il 30 ottobre di ogni anno.

Le Parti, ai sensi dell’art. 30, comma 7 e 31 comma 5 ultimo capoverso CCNL 2000, rinviano alla contrattazione decentrata integrativa la definizione degli incentivi economici da riconoscere al personale per le attività ulteriori svolte in ciascun anno educativo.

 

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Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Ottobre 2013 12:54
 
13 03 22 accordo quadro misure di flessibilita lavorativa telelavoro PDF Stampa E-mail
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Venerdì 22 Marzo 2013 00:00

22 Marzo 2013 accordo quadro misure di flessibilità lavorativa telelavoro

Accordo quadro per la promozione nel Comune di Milano di misure di flessibilità
lavorativa mediante lo sviluppo delle forme di lavoro a distanza (telelavoro)

 

In data odierna si sono incontrate la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte
Sindacale per la definizione di un percorso tendente alla promozione nel Comune di Milano di
misure di flessibilità lavorativa mediante lo sviluppo di forme di lavoro a distanza
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha dato forte impulso alla promozione delle
misure di flessibilità lavorativa previste dalla disciplina contrattuale e legislativa allo scopo di
favorire il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro.
Le Parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul
piano sociale ed economico, necessitano di proprie regole e strumenti idonei ad assicurare da
una parte, al Comune di Milano di favorire lo sviluppo di forme di flessibilità lavorativa e,
dall’altra, di consentire alla lavoratrice cd al lavoratore di scegliere una diversa modalità di
prestazione del lavoro che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni
personali e collettive espressione delle proprie legittime aspettative in termini di formazione e
crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione
al contesto lavorativo.
A tale fine, tenuto conto della disciplina sul telelavoro definita in sede di contrattazione
nazionale e decentrata, in particolare:
• C.C.N.Q. 23.03.2000 (Accordo quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della
Legge 16.6.1998, n. 191)
• C.C.N.L. 14.09.2000 (art. 1 Disciplina sperimentale del Telelavoro)
• C.C.D.I. 2006 (art. 10 “Incentivazione per il personale a tempo parziale, personale
con contratto di somministrazione di lavoro e telelavoro”).
Le Parti, ai fini della promozione nel Comune di Milano di misure di flessibilità lavorativa
mediante lo sviluppo delle forme di lavoro a distanza (telelavoro), concordano quanto segue:
1. di approvare le Linee di Indirizzo per l’avvio sperimentale di progetti di telelavoro
allegate quale parte integrante al presente Accordo Quadro secondo le seguenti
modalità:
a. in fase sperimentale, verramrn attivati progetti di telelavoro domiciliare per il
personale che ne ha fatto richiesta e che si trova in situazioni di disabilità psico
fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro.
b. ai fmi dell’applicazione dell’istituto del telelavoro in tutte le Direzioni del Comune
la Direzione Risorse Umane e Organizzazione effettuerà la rilevazione delle attività
telelavorabili secondo i criteri previsti dalla normativa contrattuale ed indicati nelle
Linee di Indirizzo. Sulla base ditale ricognizione, previa informativa alle 00.55. e
nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, verrà dato avvio al telelavoro
domiciliare nel Comune di Milano.
2. Clausola di salvaguardia: il Comune di Milano si riserva, in questa fase sperimentale,
previa informativa alle 00.SS. e alla RSU, ad attivare altri progetti di telelavoro in
casi di urgenza connesse a particolari esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

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Ultimo aggiornamento Martedì 15 Ottobre 2013 10:15
 
12 12 05 Integrazione Protocollo del 03.05.2012 relativo all’ampliamento dell’apertura degli sportelli anagrafici PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 05 Dicembre 2012 00:00

Integrazione Protocollo del 03.05.2012 relativo

all’ampliamento dell’apertura degli sportelli anagrafici

Il giorno 05 dicembre 2012 le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e Parte Sindacale si sono riunite presso la sede di Via Bergognone n. 30 per l’integrazione del Protocollo del 03.05.2012 relativo all’ampliamento dell’apertura degli sportelli anagrafici.

Ultimo aggiornamento Martedì 15 Ottobre 2013 10:15
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12 12 04 intesa incentivo oopp dipendenti PDF Stampa E-mail
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Martedì 04 Dicembre 2012 00:00

Protocollo d’Intesa di integrazione dei criteri e delle modalità di erogazione defl’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici con particolare riguardo alle Grandi Opere Pubbliche

In data odierna le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite presso la sede di via Bergognone n 30 per l’integrazione dei criteri e delle modalità di ripartizione dell’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 92, comma 5, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei Contratti Pubblici) con particolare riguardo alle Grandi Opere Pubbliche.

Vista la normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, in particolare:
- il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- il D.lgs. 30marzo2001, n. 165
- il C.C.N.L. 01.04.1999, al. 4;
- il C.C.D.I. per il personale non dirigente del Comune di Milano, sottoscritto in data 12.02.2002 e in data 09.03.2006 per la parte relativa alla disciplina per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici;
- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 04.11.2008 che ha rivisitato la disciplina prevista dalla contrattazione decentrata integrativa in relazione ai criteri e alle modalità di erogazione dell’incentivo per la progettazione e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 92, comma 5, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Vista l’Appendice 2-bis al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con delibera Giunta Comunale n. 3084 approvata in data 05/12/2008;

Ritenuto di integrare i criteri e le modalità di ripartizione dell’incentivazione della progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici previsti nel Protocollo d’intesa del 04.11.2008 con particolare riguardo al collaudo in corso d’opera delle Grandi Opere Pubbliche, intendosi per tali le opere di particolari complessità, oggettivamente riscontrabile nella non ordinarietà dell’intervento, nell’interesse strategico e nella rilevanza economica e tecnologica, ivi comprese le opere previste dagli artt. 161 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici.

Le Parti concordano:
1. di integrare il Protocollo di Intesa del 04.11.2008, con l’art. 8 bis ad oggetto “Casi particolari”, prevedendo quanto segue: “Per le opere di grande complessità, oggettivamente riscontrabile 12 ella non ordinarietà dell ‘intervento, nell ‘interesse sti-ategico e nella rilevanza economica e tecnologica, ivi comprese le opere previste dagli artt. 16] e ss. del Codice dei Contratti Pubblici (ex Legge 433/2001) in caso di collaudo in corso d’opera l’incentivo verrà liquidato nella misura del 75% della quota spettante proporzionalmente agli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), mentre la restante quota del 25% sarà liquidata al momento dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Nei casi soprarichiamati si applica la Tabella B-BIS.”
2. di approvare esclusivamente per lefinalità di cui alpunto 1 l’allegata Tabella B-Bis.

 

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Ultimo aggiornamento Martedì 15 Ottobre 2013 13:45
 
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