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Mercoledì 09 Ottobre 2013 00:00

Funzione Pubblica: fruizione ad ore del congedo parentale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 45298 del 7 ottobre 2013, rispondendo ad un quesito dell'Università degli studi dell'Insubria, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del congedo parentale ad ore. 
Il comma 1 bis dell'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 (aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della l. n. 228 del 2012), ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria; lo stesso articolo ha demandato alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo.
Ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, non sarà possibile l'applicazione della nuova disposizione normativa.

il parere in formato Pdf

Ultimo aggiornamento Sabato 15 Marzo 2014 09:38
 
L'Inps non riconosce i lavori usuranti svolti nell'UE PDF Stampa E-mail
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Lunedì 29 Aprile 2013 00:00

Non è possibile totalizzare bonus o maggiorazioni contributive da lavoro usurante maturati in altri Stati membri dell’Unione europea. Ai fini della pensione anticipata, quindi, questi periodi assicurativi non sono cumulabili con quelli agevolati che l’Italia riconosce a chi svolge lavori faticosi o pesanti. Lo ribadisce l’Inps con messaggio n. 6878 del 26 aprile 2013 specificando il proprio orientamento in base al principio che la materia dei lavori usuranti e del relativo pensionamento è regolata dal Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, una normativa speciale avente carattere e presupposti totalmente eccezionali.

Le stesse considerazioni valgono per la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri relativi ad attività lavorative che hanno determinato l’esposizione all’amianto.

Scarica il messaggio n. 6878 del 26 aprile 2013

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Maggio 2013 10:25
 
Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting a favore della madre lavoratrice PDF Stampa E-mail
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Venerdì 12 Aprile 2013 00:00

L’Inps, con Circolare n. 48, del 28 marzo 2013, ha presentato il D.M. del 22 dicembre 2012, che ha definito le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, in applicazione dell’art.4, della Legge 92/2012, che a sua volta aveva introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting.
L’importo del contributo, che è ammonta a euro 300,00 mensili, è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Leggi la Circolare INPS n. 48, 28/03/2013

 
Cassazione: non viola obbligo di fedeltà l'utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all'esercizio di diritti PDF Stampa E-mail
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Martedì 27 Novembre 2012 05:58

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012, ha rigettato il ricorso di una banca avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente, fondato sulla contestazione di abusivo impossessamento di copia di corrispondenza riservata nonché di documentazione bancaria riservata, e di utilizzazione di tali copie per una denuncia penale presentata contro i suoi colleghi e per giudizi da lui intrapresi contro la banca.

Ultimo aggiornamento Martedì 27 Novembre 2012 09:08
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Cassazione: lecito l'utilizzo da parte del lavoratore di documenti aziendali riservati per provare l'illegittimità del licenziamento PDF Stampa E-mail
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Martedì 25 Settembre 2012 00:00

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12119 del 16 luglio 2012, ha affermato che "con riferimento alla utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato, occorre distinguere tra produzione in giudizio dei documenti detti al fine di esercitare - come nella specie - il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 675 del 1996) e impossessamento degli stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate".

Ultimo aggiornamento Martedì 25 Settembre 2012 12:47
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