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Lunedì 10 Settembre 2012 00:00 |
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Ricevo e commento, usando i neuroni cerebrali piuttosto che le fibrocellule glutee o quelle del miocardio:
TAV. SCILIPOTI: ATTI VIOLENZA PREGIUDICANO RAGIONI PROTESTA
(DIRE) Roma, 28 febbraio 2012. - "Sono profondamente dispiaciuto per l'incidente di ieri in Val di Susa e auguro una pronta guarigione al ragazzo caduto dal traliccio, ma condanno fermamente gli atti di violenza e intimidazione che si sono susseguiti". Così Domenico Scilipoti segretario nazionale MRN commentando gli atti di violenza avvenuti dopo l'incidente di ieri in Val di Susa. "Difendere, civilmente, le proprie idee – aggiunge – è legittimo, non è invece accettabile il ricorso ad atti violenti che, oltre ad essere sempre e comunque da disprezzare, rischiano di pregiudicare le ragioni della protesta". Anzitutto, ritengo che, quando c’è violenza tra esseri umani, piccole o grandi guerre, sono sempre due le parti contendenti, mai nessuno, solitario, può far guerre. Poi, la guerra la vince chi non la fa, non chi uccide piu’ vittime dei suoi morti, infine per non venire alle mani occorre saper idealmente perdere, cioè essere bravissimi, non solo bravi, come per saper vincere. L’avventura T.A.V., per il passato, a me personalmente pare il prodotto di pochi ingredienti, tra cui campeggiano l’ignoranza e la prevaricazione. Scrivo questa nota nel tentativo di ripianare il primo ingrediente del cake e di considerare criticamente il secondo, perchè anch’esso può essere violenza, fatta non di quella forza fisica che fa scorrere sangue immediatamente ma quella che, in temi lunghi, può depauperare gli esseri umani della qualità della loro vita e/o della vita stessa.
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Lunedì 10 Settembre 2012 00:00 |
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La Corte di Cassazione con sentenza 4 settembre 2012, n. 14833, ha rigettato il ricorso di una società condannata a reintegrare il proprio dipendente, dopo averlo licenziato. La società sostiene che le mansioni cui era adibito il dipendente erano divenute, di fatto, impossibili a seguito della chiusura del magazzino in cui il dipendente prestava la propria attività lavorativa e che, dunque, il licenziamento era stato adottato per giustificato motivo oggettivo (art. 18 statuto dei lavoratori) costituito da ragioni inerenti l'attività produttiva, contrattasi di molto per una forte crisi del settore in cui la società operava.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Settembre 2012 10:03 |
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Giovedì 30 Agosto 2012 19:58 |
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11798 del 12 luglio 2012, ha affermato l'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per l'omessa tempestiva comunicazione della prosecuzione della malattia, dovendosi ritenere giustificata - come precisato dalla Corte d'Appello - in considerazione del compromesso equilibrio psicologico della dipendente, integrando tale situazione un comprovato e giustificato impedimento, idoneo, in base alla disciplina collettiva applicabile, a escludere la sanzionabilità disciplinare dei comportamenti addebitati.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Agosto 2012 20:02 |
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Giovedì 30 Agosto 2012 17:20 |
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Pubblichiamo il testo integrale della legge Regionale del 31 luglio 2012 n. 14
Legge Regionale 31 luglio 2012 , n. 14
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(1)
(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012 )
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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Agosto 2012 17:28 |
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Lunedì 10 Settembre 2012 00:00 |
"Laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro."
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Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Settembre 2012 10:10 |
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Giovedì 30 Agosto 2012 18:43 |
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Il Tar Puglia, con sentenza nr. 63/2011 ha stabilito che sussiste il diritto del dipendente pubblico ai permessi mensili retribuiti , ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 per poter assistere il familiare disabile, anche se quest’ultimo non è convivente e abita in altra città.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Agosto 2012 19:17 |
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